Art. 4.
(Obblighi).

      1. I datori di lavoro ed i responsabili o gli esercenti dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 2 devono provvedere affinché:

          a) le nuove apparecchiature elettroniche e quelle già in uso siano munite di adeguati dispositivi di protezione da porre in corrispondenza del pannello di connessione dei cavi elettrici, in modo da coprire gli attacchi dei cavi stessi, allo scopo di eliminare ogni possibile causa che possa pregiudicare la salute e la sicurezza del personale e degli eventuali utilizzatori esterni;

 

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          b) i cavi elettrici di collegamento delle apparecchiature elettroniche siano muniti di adeguati dispositivi di protezione, in modo da non renderli visibili e riunendoli in appositi canali allo scopo di eliminare ogni possibile causa che possa pregiudicare la salute e la sicurezza del personale e degli eventuali utilizzatori esterni, nonché di assicurare condizioni igieniche idonee, evitando l'accumulo di polvere e la formazione di acari o di altri microrganismi parassitari;

          c) le postazioni di lavoro, di ricerca o, comunque, situate nei luoghi di cui all'articolo 2, in cui sono collocate le apparecchiature elettroniche, siano sottoposte a controlli periodici, allo scopo di verificare le condizioni di logoramento dei dispositivi di protezione e dei cavi.